Il Consiglio comunale promuove le Comunità energetiche e l’Autoconsumo collettivo

Online le regole tecniche per accedere al servizio

Data di pubblicazione:
23 Aprile 2021
Il Consiglio comunale promuove le Comunità energetiche e l’Autoconsumo collettivo

Nel Consiglio Comunale del 1° aprile scorso è stata approvata all’unanimità la mozione, proposta dal Consigliere Mario Cutrupi, sull’Istituzione delle comunità energetiche locali, in virtù della quale l’Assise Civica si è impegnata a promuovere nel territorio la creazione di Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo, sostenendo in via prioritaria le forme di configurazione che possano generare benefici diretti, con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020 e la Delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA hanno disciplinato l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, nell’ambito di comunità e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile. Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha quindi reso pubbliche le Regole tecniche che riguardano le comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo.

Cosa sono le comunità energetiche

Due sono le tipologie di configurazione ammesse al servizio:

  • gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
  • comunità di energia rinnovabile;

Un gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

Una comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che:

  1. si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  2. i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
  3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

​Per conoscere i requisiti di accesso, i contributi spettanti, le modalità di accesso al servizio, le tempistiche, i pagamenti e la documentazione necessaria, i cittadini possono cliccare sul seguente link: GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E DI COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE (gse.it)

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 31 Maggio 2023