Con Ordinanza del Presidente del Consiglio Regionale, Marco Marsilio, il Comune di San Giovanni Teatino entra in zona rossa dalla mezzanotte di oggi e fino al 13 febbraio 2021. Secondo quanto si legge nell’Ordinanza, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica aziendale ha attestato la sussistenza di 179 caso attivi sul territorio, con una prevalenza pari a 1,28% Rt.
Nel punto primo dell’Ordinanza, il provvedimento prevede “l’applicazione, dalla data del 6 febbraio 2021 al 13 febbraio 2021, ovvero sino a diverso provvedimento, delle misure di cui all’art.3 del DPCM 3 dicembre 2020”, per cui le misure generalmente impiegate nella zona rossa. Il Sindaco Luciano Marinucci dichiara quindi che, sulla base del primo punto dell’Ordinanza, si assume la responsabilità di autorizzare le uscite per comprovate esigenze di lavoro (Nota allegata), tramite autocertificazione, inviando apposita comunicazione anche al Presidente Marsilio, con ulteriori richieste di chiarimento relative all’Ordinanza.
Per evitare il più possibile la trasmissione del contagio, il Sindaco Luciano Marinucci ha deciso di chiudere da domani i PARCHI CITTADINI E I CIMITERI. Da lunedì, inoltre, riprenderanno le attività di screening di massa nel Centro Anziani di Via Garibaldi, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18.30. Oggi, intanto, su 441 tamponi sono risultati 6 positivi, di cui 3 che risiedono a San Giovanni Teatino e 3 che lavorano sul territorio.
L’Ordinanza prevede i seguenti punti:
1) l’applicazione, dalla data del 6 febbraio 2021 al 13 febbraio 2021 , ovvero sino a diverso provvedimento, delle misure di cui all’art.3 del DPCM 3 dicembre 2020 ai comuni di Tocco da Casauria (PE), San Giovanni Teatino (CH) ed Atessa (CH);
2) la sottoposizione a stretto monitoraggio dei comuni di Chieti e Francavilla al Mare, dando mandato alla ASL Lanciano Vasto Chieti di notiziare tempestivamente il Dipartimento Sanità sugli esiti di 6 detto monitoraggio, qualora i parametri suindicati suggeriscano l’adozione di misure restrittive a livello comunale;
3) divieto di aggregazione nelle piazze e nei centri storici , su tutto il territorio regionale, per la periodicità di cui al punto 1) ovvero sino a diverso provvedimento;
4) il rigoroso rispetto delle distanze sia all’interno delle strutture pubbliche che in quelle private, con implementazione delle attività di controllo correlate;
5) il contingentamento degli ingressi in tutti i locali commerciali , su tutto il territorio regionale, per la periodicità di cui al punto 1);
6) l’applicazione estensiva delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 31.01.2021 in ordine alla riammissione in comunità ed alla donazione di sangue, decorsi i 14 giorni dall’inizio del periodo di quarantena; 7) l’attivazione della didattica a distanza per 14 giorni , con decorrenza dal 08.02.2021, nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio regionale;
7) l’attivazione della didattica a distanza per 14 giorni , con decorrenza dal 08.02.2021, nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio regionale;
8) che alle misure di cui al punto 1 siano ammesse le seguenti deroghe, fermo restando l’obbligo di esibizione di apposito modello di autodichiarazione:
a) sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni di Tocco da Casauria, Atessa e San Giovanni Teatino al personale sanitario e quello deputato ai servizi alla persona, ai volontari e funzionari della Protezione civile nazionale e regionale, al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni;
b) sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni di Tocco da Casauria, Atessa e San Giovanni Teatino in presenza di condizioni di comprovate ragioni di salute (ricovero ospedaliero, stato di gravidanza, patologie che necessitano di visite o cure indifferibili) debitamente certificate;
c) sono consentiti l’ingresso e il transito per e nei Comuni di Tocco da Casauria, Atessa e San Giovanni Teatino al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e al funzionamento di servizi essenziali, previa esibizione da parte di quest’ultimo di idonea documentazione relativa alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;
d) in tutti gli altri eventuali casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’ingresso ai Comuni di cui al punto 1 è possibile esclusivamente a fronte di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco;
e) nei casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’uscita dai comuni di cui al punto 1 è possibile esclusivamente previa apposita autorizzazione rilasciata, sulla base di proprie valutazioni, dal Sindaco a fronte di evidenze rappresentate dagli interessati in ordine all’urgenza e indifferibilità dell’impiego;
In allegato trovate l’Ordinanza completa del Presidente Marsilio.