Una circolare del Ministero dell’Interno, trasmessa dalla Prefettura, rende noto che è stata stabilita una nuova proroga di validità dei documenti di identità scaduti, sostituendo la scadenza del 31 agosto 2020, originariamente prevista, con quella del 31 dicembre 2020.
La norma si riferisce a tutti i documenti di identità e quindi, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, anche alla patente di guida che, in ambito nazionale, è assimilata ai documenti di identità.
“Tale disposizione – si legge nella nota – che ha effetto solo per la circolazione in Italia, deve essere opportunamente coordinata con le disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698 che, per i sette mesi successivi alla scadenza, consentono la circolazione con documenti di guida scaduti nel periodo compreso fra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per l’intero territorio dell’Unione, Infatti, per la circolazione in ambito europeo, diverso dall’Italia, non è possibile beneficiare di proroghe di validità per le patenti di guida che scadono dopo il 31 agosto 2020”.
In ragione di tale necessaria operazione di coordinamento normativo, la disciplina della proroga di validità dei documenti di guida scaduti, risulta così modificata:
- Le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020;
- Le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso fra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente;
- Le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 31 dicembre 2020 sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.
In allegato è disponibile la circolare ministeriale con tabella riepilogativa sintetica.