Con circolare n. 21/2020 del 20 luglio u.s., il Ministero dell’Interno ha reso noto che, nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Per il referendum, gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.
Esercizio del diritto di voto per gli elettori residenti all’estero
Per il referendum costituzionale indicato, gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3, e 4 della legge n.459/2001 nonché dell'art.4 del D.P.R. n.104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 28 luglio 2020, preferibilmente utilizzando il modello allegato.
L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Il modulo di opzione potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Elettori temporaneamente all’estero
Per il referendum del 20 e 21 settembre 2020, inoltre, l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero deve essere inviata direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 19 agosto prossimo.
Lo ricorda la direzione centrale per i Servizi elettorali del ministero dell'Interno chiarendo che l'opzione dovrà pervenire al comune per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione: deve essere redatta su carta libera, corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore e deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale.
Deve, infine, contenere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, articolo 4-bis della legge n.459/01 ("Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti").